Con la Legge n. 34/2026 per le Piccole e Medie Imprese pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, sono state introdotte importanti novità in materia di salute e sicurezza per i lavoratori che svolgono il proprio lavoro in Smart working
Le disposizioni entrano in vigore il 7 aprile 2026, e sono previste sanzioni penali e amministrative per la mancata consegna dell’ Informativa Annuale ai Lavoratori e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il lavoro agile, disciplinato dalla Legge n. 81/2017, prevede obblighi specifici per il Datore di Lavoro per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al di fuori dai locali aziendali.
La nuova Legge inserisce lo smart working nel sistema del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Obblighi del Datore di Lavoro
- Fornire a Lavoratori e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS un' Informativa Scritta sui rischi specifici collegati all'attività di Smart Working, da aggiornare annualmente e con presa visione da parte del lavoratore tramite firma, e-mail o con sistema aziendale dedicato
- Aggiornare e Integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che deve includere le mansioni che possono essere svolte in Smart Working, verificando che strumenti, attività e modalità di lavoro da remoto siano coerenti tra loro.
Verificare la regolare Formazione e Aggiornamento in materia di Sicurezza sul Lavoro, informazione e sorveglianza sanitaria
Corso online - Rischi Specifici dello Smart Working
Sanzioni previste
La normativa introduce inoltre uno specifico regime sanzionatorio, attraverso una modifica al D.Lgs. 81/2008. In caso di mancata consegna o di omesso aggiornamento dell’informativa, sono previste sanzioni che possono arrivare fino all’arresto da due a quattro mesi e a un’ammenda massima di 7.403,96 euro
Per approfondimenti inoltrare una email a info@targetimpresa.it




