La Privacy a Scuola

Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare e le misure di sicurezza da adottare.
Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta.

Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Occorre trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza.

Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici regolamentare l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario applicare le regole stabilite dalla Legge Privacy

Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa e applicare le regole privacy per la diffusione dei dati personali tramite web.

Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici salvo l'applicazione delle misure minime di sicurezza e le regole stabilite dalla Legge Privacy.

Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi facendo attenzione alla diffusione dei dati sensibili e applicando le regole stabilite dalla Legge Privacy

Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca e le misure di sicurezza adottate.

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni riferite a dati sensibili degli studenti.

Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano soprattutto se riferiti a dati sensibili. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico

FONTE Garante Privacy