La Privacy a Scuola
Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare e le misure di sicurezza da adottare.
Obbligo
del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti
pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla
pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola
coi pagamenti della retta.
Temi in classe
Non
lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo
svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale.
Occorre trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della
riservatezza.
Cellulari e tablet
L'uso
di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente
personali e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli
istituti scolastici regolamentare l'uso dei cellulari. Non si possono
diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle
persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto
che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere
lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e
propri reati.
Recite e gite scolastiche
Non
violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai
genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in
questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito
familiare. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete,
anche sui social network, è necessario applicare le regole stabilite
dalla Legge Privacy
Retta e servizio mensa
É
illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli
studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del
servizio mensa e applicare le regole privacy per la diffusione dei dati
personali tramite web.
Telecamere
Si
possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti
scolastici salvo l'applicazione delle misure minime di sicurezza e le
regole stabilite dalla Legge Privacy.
Inserimento professionale
Al
fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende
private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi
facendo attenzione alla diffusione dei dati sensibili e applicando le
regole stabilite dalla Legge Privacy
Questionari per attività di ricerca
L'attività
di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite
questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e
genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca e le misure di sicurezza adottate.
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In
attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti
attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line
degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione
della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato
I
voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli
scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul
rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il
regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero
dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e
degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche
indirettamente, informazioni riferite a dati sensibili degli studenti.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa,
quali dati raccolgono e come li utilizzano soprattutto se riferiti a
dati sensibili. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali
informazioni sono trattate dall'istituto scolastico
FONTE Garante Privacy