Consenso Privacy GDPR per il Soft Marketing

CONSENSO PRIVACY GDPR PER IL SOFT MARKETING

Il Gdpr introduce il concetto di legittimo interesse anche per il marketing diretto, attraverso cui un soggetto può trattare i nostri dati senza bisogno del consenso preventivo «a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento». Lo stesso regolamento individua alcuni esempi di applicabilità e richiede il consenso obbligatorio per il marketing tramite strumenti automatizzati e la bozza di regolamento europeo ePrivacy al momento stabilisce che il consenso sia richiesto per tutte le attività di marketing attraverso mezzi di comunicazione elettronica. Una forma di legittimo interesse può ravvisarsi nel cosiddetto «soft spam», ovvero la facoltà di inviare comunicazioni commerciali senza bisogno del consenso a indirizzi e-mail raccolti durante la vendita diretta di prodotti o servizi.

Al di fuori del legittimo interesse, il primo contatto per essere lecito deve basarsi sul consenso preventivo dell'interessato. Le recenti sanzioni del Garante privacy hanno ribadito ancora una volta che non è ammesso effettuare un primo contatto per richiedere il consenso alle comunicazioni di marketing ad eccezione per le numerazioni contenute negli elenchi telefonici, per le quali occorre verificare preventivamente i contatti con il registro pubblico delle opposizioni, e i dati presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, i quali possono essere utilizzati per invio di comunicazioni commerciali direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato.

Fonte Italia Oggi Sette